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Regolamento
comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
( APPROVATO
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30.01.2006 )
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n.
196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali.
ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e
21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che
formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte
dai numeri da 1 a 35 , identificano i tipi di dati sensibili e
giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le
operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed
espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73,
86, 95, 98 e 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento
sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi,
specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e
diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse
soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti
di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti
finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle
disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali,
nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e
giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa
verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed
indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.
Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di
diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati
sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica
della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto
dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni
legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e
22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).
ARTICOLO 3
Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente
regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte
descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come
recanti le successive modifiche e integrazioni.
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